From the monthly archives: Maggio 2013

Avere difficoltà sul piano economico e finanziario può avere come conseguenza l’impossibilità di onorare i propri debiti.

In questi casi i creditori possono rivalersi ricorrendo, in presenza di assegni o cambiali insolute, al protesto.

Lo status di protestato incide sulla capacità di un soggetto di riuscire ad ottenere successivamente un prestito, dal momento che cresce il rischio di insolvenza.

Ci sono comunque alcune soluzioni di prestito personale che vengono concesse anche ai protestati, le cui condizioni contrattuali non si differenziano in maniera sostanziale dai prestiti concessi ai non protestati.

Il protesto

Il protesto è un atto pubblico emesso in seguito al mancato pagamento di un assegno o di una cambiale da parte del debitore.

I nominativi dei soggetti protestati vengono inseriti in un apposito registro, tenuto dalla Camera di Commercio competente territorialmente.

Attualmente l’iscrizione a questo registro dura per cinque anni, a meno che il debitore non richieda la riabilitazione.

Questa può essere richiesta dopo che sia trascorso un anno dalla levata del protesto, se il debitore ha onorato il suo debito e non è stato protestato altre volte.

I prestiti a protestati

Essere iscritti nel registro dei protestati vuol dire non aver adempiuto a un’obbligazione di pagamento alla quale ci si era impegnati.

Dal punto di vista finanziario, quindi, quello del protestato è un profilo ad alto rischio di insolvenza.

Il protesto, sin dalle sue origini, ha proprio lo scopo di comunicare l’inaffidabilità del debitore e la sua incapacità di onorare i debiti.

Per questo le banche e le società finanziarie concedono con difficoltà prestiti ai protestati, tenendo in considerazione la rischiosità dell’operazione di finanziamento.

Dal momento che il costo del finanziamento è inversamente proporzionale al rischio ad esso associato, se concessi, i prestiti a protestati vengono concessi a tassi sensibilmente più elevati, a tutela della banca emittente.

Ci sono però alcune forme di prestito personale alle quali anche i protestati possono ricorrere e che, per le loro caratteristiche intrinseche, assicurano adeguate garanzie di rimborso agli istituti bancari e alle società finanziarie che li concedono.

La cessione del quinto e la delegazione di pagamento

Se le banche sono restie a concedere prestiti ai protestati, come visto, è in virtù della rischiosità dell’operazione di finanziamento.

Le banche, infatti, concedono prestiti solo a fronte di una sufficiente garanzia di ottenere il rimborso di quanto erogato: ecco quindi che le soluzioni di finanziamento che prevedono la trattenuta in busta paga della rata sono applicabili con successo anche al caso dei protestati.

Una prima soluzione è rappresentata dalla cessione del quinto.

In questo caso il protestato ottiene un finanziamento a titolo di prestito personale da rimborsare a rate costanti per tutta la sua durata.

L’importo finanziato è in genere compreso entro i 30.000 euro e la durata è inferiore a 10 anni.

L’importo massimo della rata dipende dal reddito netto mensile e non può superare un quinto dello stesso.

La trattenuta e il successivo versamento della rata sono a carico del datore di lavoro del protestato, annullando di fatto il rischio di mancato rimborso del prestito da parte del debitore.

La disciplina di questo contratto di finanziamento è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, successivamente modificato dalla Legge n. 80/2005.

Del tutto analogo alla cessione del quinto è il caso della delegazione di pagamento, con l’unica differenza che in questa forma di finanziamento la rata rimborsabile può arrivare fino al 40% dello stipendio netto.

I prestiti cambializzati

Un’ulteriore soluzione di finanziamento è rappresentata dai prestiti cambializzati.

In questo caso il prestito viene rimborsato tramite il pagamento periodico di cambiali e, data la garanzia rappresentata dalla presenza di questo titolo di credito, al momento della concessione del prestito non è prevista la verifica del profilo creditizio del debitore.

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