Vendite allo scoperto: la Consob reintroduce il divieto sui titoli bancari e assicurativi
Comunicato Consob dell’23 luglio:
“Tenuto conto degli andamenti più recenti dei mercati azionari, Consob ha deciso oggi di reintrodurre il divieto delle vendite allo scoperto sui titoli del settore bancario e assicurativo, indicati in allegato.
Il provvedimento ha efficacia dalle ore 13:30 di oggi, 23 luglio 2012, e resta in vigore per tutta la settimana fino alle ore 18:00 di venerdì 27 luglio p. v. Si applica a tutte le vendite indipendentemente dalla sede di esecuzione.
Il divieto riguarda sia le vendite allo scoperto assistite dal prestito titoli (“covered”) sia quelle “nude”, già vietate dalla precedente delibera (n. 17993) dell’11 novembre 2011.
Gli intermediari sono tenuti ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto della delibera.”.
Delibera n. 18283
Misure restrittive in materia di vendite allo scoperto su titoli azionari del comparto finanziario
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;
VISTA la Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob, per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto un regime obbligatorio di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari;
VISTA la Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011, con la quale la Consob, per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine;
CONSIDERATO che le gravi tensioni sui mercati finanziari possono mettere a repentaglio la stabilità del sistema finanziario e la tutela dei risparmiatori, e tenuto conto della straordinarietà delle condizioni di mercato rilevate nelle sedute del mese di luglio 2012, caratterizzate da un rilevante incremento della volatilità e da una forte discesa dei prezzi, con particolare riferimento alle azioni delle società del comparto finanziario;
RITENUTO non più sufficiente, alla luce delle mutate condizioni di mercato, il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine, adottato con la citata Delibera n. 17993;
RITENUTO quindi che per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori sia necessario e indifferibile, tenuto conto dell’evolversi della situazione di mercato, introdurre temporaneamente misure restrittive in materia di vendite allo scoperto su titoli azionari del comparto finanziario;
D E L I B E R A:
1. La vendita di azioni emesse dalle società incluse nell’elenco allegato alla presente delibera, ovunque effettuata, deve essere assistita dalla proprietà e disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine e fino alla data di regolamento dell’operazione.
2. Ai fini del punto che precede, non si considera utile la disponibilità dei titoli rivenienti da operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate.
3. Gli aderenti ai mercati adottano tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni che precedono anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.
4. Le presenti disposizioni non si applicano all’attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all’attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità sottoscritto con l’emittente (liquidity provider).
Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 13.30 del 23 luglio 2012 e resteranno in vigore fino alle ore 18 del 27 luglio 2012.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.
Roma, 23 luglio 2012
IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas
_______________________
Allegato – Società oggetto della delibera n. 18283 del 23 luglio 2012
Azimut Holding, Banca Carige, Banca Finnat, Banca Generali, Banca Ifis, Banca Intermobiliare, Banca Monte Paschi Siena, Banca Popolare Emilia Romagna, Banca Popolare Etruria e Lazio, Banca Popolare Milano, Banca Popolare Sondrio, Banca Profilo, Banco di Desio e Brianza, Banco di Sardegna Risp, Banco Popolare, Cattolica Assicurazioni, Credito Artigiano, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Fondiaria Sai, Generali, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Mediolanum, Milano Assicurazioni, Ubi Banca, Unicredit, Unipol, Vittoria Assicurazioni.
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