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I regimi fiscali previsti dalla legge sono tre: regime della dichiarazione, del risparmio amministrato, del risparmio gestito:

                                              

·     regime dichiarativo: il cliente di una Banca o Sim provvede personalmente, sia a decidere gli investimenti sia a svolgere gli adempimenti fiscali. Chi lo sceglie deve conservare tutti gli estratti conto degli ultimi 5 anni e riportare le plusvalenze o minusvalenze realizzate nella sua dichiarazione dei redditi.

Importante: le plusvalenze sono redditi a tassazione separata, che non confluiscono nel reddito complessivo. L’imposta del 20% è fissa e indipendente dall’ammontare del reddito.

·     regime amministrato: il cliente provvede di persona agli investimenti, ma delega gli adempimenti fiscali alla Banca o Sim, la quale agisce quindi come “sostituto d’imposta”.

·     regime gestito: il cliente delega alla Banca o Sim sia l’attività di gestione del proprio capitale sia gli adempimenti fiscali relativi ai suoi investimenti.

Un investitore può essere titolare di più rapporti, servendosi di vari intermediari, e scegliere per ciascun rapporto il regime fiscale che preferisce, anche tra quelli intrattenuti con la stessa Banca o Sim.

In sede di tassazione i redditi si distinguono in:

·         redditi di capitale che presentano le seguenti caratteristiche:

o  sono corrisposti dall’emittente (es. cedole obbligazionarie; dividendi) o dalla controparte contrattuale (es. interessi su conti correnti);

o   hanno un rendimento predeterminato o predeterminabile e, in ogni caso, positivo ad eccezione delle compravendite dei fondi,  delle Sicav e delle gestioni;

o  sono sempre tassati isolatamente, in pratica senza alcuna possibilità di compensazione con minusvalenze, fatta salva l’eccezione delle  gestioni;

·         redditi diversi che presentano le seguenti caratteristiche:

o        derivano da operazioni effettuate con controparti terze (mercato finanziario);

o        hanno natura aleatoria e pertanto possono essere positivi (plusvalenze) o negativi (minusvalenze);

o      sono tassati in regimi fiscali (gestito, amministrato o dichiarativo) che prevedono la compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze.

La plusvalenza è il guadagno derivante da un capitale mobiliare.

Rientra tra le plusvalenze il capital gain, che  è il guadagno realizzato  al termine della compravendita di azioni o altri valori mobiliari; è la differenza positiva tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto di un titolo.

Su di esso grava l’imposta del 20% che viene applicata a livello di codice fiscale del cliente, con riferimento a tutti i depositi in essere e non a livello di singolo deposito.

Sugli investimenti a breve termine (compreso il conto corrente) ed a quelli meno ‘trasparenti’, che difficilmente riguardano il piccolo investitore, viene invece applicata un’aliquota del 27%.

La plusvalenza realizzata tramite l’accredito di dividendi, cedole è considerata derivante da redditi diversi per cui è tassata alla fonte per un’aliquota pari al 20%.

Il trattamento del capital gain su operazioni denominate  in una divisa diversa dall’euro, è regolamentato secondo le norme applicate alla negoziazione in euro e possono essere compensate con operazioni in euro. Per rendere possibile tale compensazione e per quantificare il capital
gain sia in termini di guadagno del prezzo tra acquisto e vendita che sul cambio euro/altra valuta, ad ogni acquisto e vendita il controvalore dell’operazione viene convertito (solo ai fini contabili del calcolo capital gain) in euro al  cambio BCE   fissato alle 14.30 dello stesso giorno della data operazione.
Non sono tassate le plusvalenze su cambi a pronti in divisa.

I dividendi distribuiti da società non residenti sono generalmente assoggettati a ritenute fiscali nel paese di residenza della società che li distribuisce (c.d. “ritenuta paese”); sull’ammontare netto è poi applicata, nei

casi previsti, la “ritenuta Italia”.

Per attenuare l’effetto della doppia imposizione, le Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fissano in genere un limite massimo all’imposizione nel paese da cui provengono i dividendi erogati.

Poiché molti paesi applicano aliquote superiori a detto limite sui dividendi pagati a “non residenti”, esiste quindi il diritto, da parte del residente in Italia di ottenere il rimborso della tassazione applicata in eccedenza.

Le convenzioni prevedono generalmente l’applicazione di una aliquota massima pari al 15%. Quindi in caso di dividendi esteri assoggettati ad esempio a ritenuta paese del 25%, il rimborso spettante è pari al 10% del dividendo lordo; per ottenerlo occorre farne richiesta (a pagamento) alla banca.

La minusvalenza (capital loss) è la perdita realizzata  al termine della compravendita di azioni o altri valori mobiliari; è la differenza negativa tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto.

Con l’espressione Zainetto Fiscale si fa riferimento allo stato delle minusvalenze che fanno capo al singolo soggetto fiscale all’interno di ogni istituto presso il quale ha almeno un deposito titoli.

In regime amministrato, se un investitore è intestatario di più depositi titoli ma tutti presso lo stesso istituto, lo zainetto fiscale è comunque uno solo ed eventuali plusvalenze sono compensabili con eventuali minusvalenze pregresse collegate allo stesso codice fiscale e non per forza allo stesso deposito titoli; nel caso di conto intestato a più soggetti i risultati delle operazioni sono suddivisi equamente fra gli intestatari del conto corrente.

Nello Zainetto Fiscale vanno tutte le minusvalenze derivanti da investimenti in titoli azionari e obbligazionari, Sicav e gestioni; sono esclusi i fondi comuni d’investimento, le cui perdite non sono compensabili.

La minusvalenza accumulata nel periodo di imposta è compensabile solo nel periodo nell’anno d’imposta in cui è stata generata e nei quattro anni successivi (ad es. minusvalenza generata il 21/8/2000 è compensabile dal giorno 21/8/2000 incluso fino al 31/12/2004). Se entro tale termine non sono state realizzate plusvalenze sufficienti a compensare la minusvalenza, il residuo va perso.

Nel regime della dichiarazione il calcolo delle minusvalenze deve farlo l’investitore stesso, ricostruendo la movimentazione del suo portafoglio secondo il metodo LIFO (last in first out = l’ultimo a entrare è il primo a uscire).

Nel regime amministrato l’intermediario calcola le plus/minusvalenze a ogni singola operazione di vendita conteggiando il costo col metodo del prezzo medio d’acquisto.

La certificazione delle minusvalenze può essere richiesta solo dopo aver chiuso il deposito titoli (il conto corrente può rimanere aperto). Ricevuta la certificazione  l’investitore la consegna ad altra banca di sua  scelta (logicamente gli converrà scegliere un istituto dove presume di ottenere plusvalenze che potranno esser compensate con tali minusvalenze).

Se l’investitore otterrà plusvalenze in una terza ipotetica banca  queste saranno compensabili solo nel caso di regime dichiarativo, mentre le posizioni in regime amministrato o gestito, avendo un trattamento fiscale autonomo (ad ognuna corrisponde uno zainetto fiscale), non saranno compensabili con le minusvalenze citate.

Sono escluse dallo Zainetto  Fiscale tutte le operazioni derivanti da sottoscrizione e rimborso di Fondi Comuni d’Investimento (SGR).

I fondi comuni italiani quotidianamente accantonano il prelievo fiscale, per versarlo al momento della dichiarazione, scorporandolo dal valore della quota (tassazione per competenza).

Le plusvalenze generate dalla vendita di Sicav vengono considerate reddito da capitale, pertanto non sono compensabili con le minusvalenze pregresse.

Al contrario, le minusvalenze scaturite dal rimborso di Sicav vengono valutate come reddito diverso, quindi incluse nello Zainetto Fiscale.

Se si effettua uno switch tra sicav dello stesso gestore, non si paga il capital gain perché non si vendono le azioni della Sicav di cui si è soci ma si sta solo commutandole in azioni di ‘sottotipo’ diverso.

L’imposta si applica solo nel momento in cui il sottoscrittore disinveste ed incassa effettivamente il provento (tassazione per cassa).

Il reddito complessivamente realizzato al momento del rimborso delle quote dovrà esser calcolato tenendo conto della differenza tra capitale finale ed investimento iniziale (non capitale investito nell’ultimo comparto scelto).

La Gestione Patrimoniale, per la parte relativa agli OICR di diritto estero, al termine di ogni anno è assoggettata ad imposta sostitutiva del risultato maturato.

Per consentire un’effettiva tassazione del risultato della gestione, la quasi totalità dei redditi di capitale sono percepiti al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili in via ordinaria. Questo regime consente di compensare con le minusvalenze non solo le plusvalenze, ma anche i redditi di capitale (interessi, dividendi, ecc.).

Eventuali minusvalenze sono compensabili solo nel periodo nell’anno d’imposta in cui sono state generate e nei quattro anni successivi e  sono compensabili anche con linee diverse di gestione ma aventi lo stesso mandato e quindi lo stesso investitore.

In caso di chiusura di una gestione con risultato negativo, è possibile apportare la minusvalenza in altra gestione tramite richiesta alla banca  da eseguire con l’invio della certificazione ricevuta dal cliente.

Le poche gestioni patrimoniali con regime di amministrato, danno la possibilità di apportare al proprio interno anche certificazioni di minusvalenze derivanti da operazioni in regime amministrato e non solo gestito.

I fondi di diritto italiano interni alla gestione, al contrario degli OICR di diritto estero, sono  tassati giornalmente e le plusvalenze non sono compensabili.

Obbligazioni indicizzate; in merito all’eventuale incremento sul capitale ottenuto grazie all’indicizzazione la  tassazione del 20% (tassazione su reddito da capitale) sulla parte indicizzata non può che applicarsi a partire da momento in cui detto incremento diviene conoscibile e cioè, precisamente, quando saranno resi noti i dati necessari per calcolare il valore di rimborso.

Fino a tale momento l’incremento valutato in via probabilistica dal mercato non può costituire, invece, provento soggetto alle disposizioni del decreto 239, citato, e, di conseguenza, qualora nelle compravendite sul titolo se ne tenga conto e, per effetto degli scambi, si producano delle differenze positive (o negative) dette differenze determinerebbero soltanto un guadagno (o una perdita) in linea capitale in capo a chi le realizzasse.

D’altra parte a chi porterà a scadenza l’obbligazione verrà caricata nello zainetto fiscale l’eventuale minusvalenza (tassazione redditi diversi) data dal valore nominale decurtato dal valore di acquisto.

Quanto alle cedole , invece, il prelievo alla fonte  è determinato tenendo conto del rateo.

Gli ETF possono generare, con l’attuale regime fiscale, tre tipi di reddito:

1.  redditi di capitale derivanti  dalla distribuzione di dividendi/cedole,   incassati dall’intermediario tramite Monte Titoli e girati all’investitore  al netto della ritenuta del 20%.

2.    redditi di capitale derivanti dall’incremento del NAV.

      L’eventuale Delta NAV (differenza tra Nav del giorno di vendita e Nav del giorno di acquisto), è tassata  per il 20%, non compensabile con eventuali minusvalenze pregresse poiché considerata reddito di capitale.

      Tale tassazione è trattenuta alla fonte dal gestore  in caso di OICR di diritto italiano, mentre in caso di OICR di diritto estero l’imposizione è applicata dall’intermediario.

Nel caso l’ETF negoziato sia non armonizzato (non conforme alle direttive comunitarie), si aggiunge l’obbligo di indicare i redditi di capitale in dichiarazione dei redditi e sono sottoposti a tassazione in base alla propria aliquota IRPEF (comunque considerando la tassazione alla fonte del 20%).

3.    redditi diversi: è il capital gain derivante dall’eventuale guadagno effettivo (prezzo di vendita – prezzo di acquisto) meno il Delta NAV.

In quanto reddito diverso, applicato la tassazione per capital gain pari al 20%, compensabile con eventuali minusvalenze pregresse.

Nell’ipotesi di Delta NAV negativo e di OICR di diritto estero,  ai fini del calcolo del reddito diverso il differenziale NAV  va assunto  pari a zero.

In presenza invece di Delta NAV negativo e di OICR di diritto italiano si possono presentare tre situazioni:

a.    Delta NAV negativo e differenziale prezzi di negoziazione positivi o pari a zero: ai fini del calcolo del reddito diverso, il differenziale NAV se negativo va assunto  pari a zero tenendo conto che il regime di tassazione prevede la deducibilità delle perdite da partecipazione in capo all’OICR;

b.   Perdita NAV > perdita differenziale prezzi di negoziazione: la minusvalenza in capo al partecipante è nulla in quanto la minusvalenza da negoziazione è interamente riconducibile alla perdita derivante dalla partecipazione all’OICR, già deducibile, nella determinazione del risultato maturato di gestione;

c.   Perdita NAV <  perdita differenziale prezzi di negoziazione: la minusvalenza in capo al partecipante è pari al differenziale negativo dei prezzi di negoziazione al netto del Delta NAV negativo.

Pertanto, con tale contorto meccanismo, può succedere che un investitore  venda un ETF ad un prezzo non superiore al prezzo di acquisto e venga tassato sull’incremento del NAV anche se non ha realizzato alcun guadagno reale (prezzo di vendita non superiore o addirittura inferiore al prezzo di acquisto).

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