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La società è un’organizzazione che svolge attività economiche produttive con fini lucrativi o mutualistici.

Per costituire una società due o più soggetti detti soci stipulano un contratto detto atto costitutivo che indica una scadenza (ad eccezione delle società semplici).

L’attività svolta dalla società è detta oggetto sociale.

Il patrimonio sociale è costituito dai conferimenti dei soci che possono essere beni e/o servizi.

Il capitale sociale è il totale di denaro conferito dai soci.

Di norma la misura dell’utile cui il socio ha diritto è proporzionale alla misura del conferimento dato.

Lo statuto societario è un documento contenente le norme che regolano la vita della società.

Le società di persone sono società con autonomia patrimoniale imperfetta (i soci rispondono ai creditori sociali illimitatamente e quindi anche col proprio patrimonio personale all’attività della società).

Esistono tre tipi di società di persone:

·     società semplici:  caratterizzate dal fatto che l’oggetto sociale può essere un’attività noncommerciale;

·     S.n.c. (società in nome collettivo):    caratterizzata   dalla   responsabilità   solidale   ed illimitata dei soci;

·     S.a.s. (società  in  accomandita  semplice):     caratterizzate    dalla   presenza   di   soci accomandanti    (soci  a  responsabilità  limitata)   e   di   soci   accomandatari   (soci  a responsabilità illimitata);

Le società di capitali sono società con autonomia patrimoniale perfetta (i soci rispondono ai creditori sociali limitatamente ai conferimenti fatti).

Esistono tre tipi di società di capitale:

·     S.a.p.a  (società  in  accomandita  per  azioni):    caratterizzate  dalla  presenza  di  soci accomandanti  e  soci accomandatari, da un capitale sociale non inferiore a 200 milioni e dal fatto che le quote dei soci sono rappresentate da azioni;

·     S.r.l.  (società a responsabilità limitata):  caratterizzata  dal  fatto  che le quote dei  soci non sono rappresentate da azioni;

·     S.p.a. (società per azioni):  caratterizzate  da  un  capitale  sociale  non  inferiore  a 200 milioni e dal fatto che le quote dei soci sono rappresentate da azioni.

Non possono essere costituite società diverse da quelle appena citate.

Tutte le società, a parte le società semplici, devono essere iscritte nel registro delle imprese, istituito e tenuto dalla Camera di commercio; attraverso tale registro i terzi possono accertare l’esistenza, la titolarità, l’oggetto sociale, la sede, l’eventuale cessazione dell’attività, l’identità ed i poteri dei rappresentanti della società iscritta.

Tutte le società di capitali devono inoltre pubblicare nel registro il bilancio, le S.p.A. e le S.r.l. anche l’elenco dei soci.

Qualora si renda necessaria una riunione, detta consiglio di amministrazione, deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Il  consiglio  di  amministrazione  ordinaria   è  una  riunione  dell’assemblea  alla  quale partecipano i soli soci di azioni ordinarie per deliberare atti che hanno lo scopo di conservare e migliorare il patrimonio.

Il consiglio di amministrazione straordinaria è una riunione dell’assemblea alla quale partecipano tutti i soci, esclusi quelli di risparmio, per deliberare atti che provocano un mutamento dell’essenza economica o delle situazioni giuridiche che compongono il patrimonio (per es. le alienazioni, le obbligazioni che incidono sul capitale, ecc.).

Le società di capitali generalmente non sono gestite come le società di persone direttamente dai soci ma da amministratori incaricati dagli stessi soci.

L’amministratore delegato è uno degli amministratori a cui sono delegati determinati compiti.

Gli amministratori aventi potere di rappresentanza possono stipulare contratti con terzi in nome e per conto della società che gestiscono; la rappresentanza viene conferita con un atto scritto detto procura.

Le società possono subire importanti modifiche a seguito delle seguenti operazioni:

·     l’estinzione:  l’atto col quale una società cessa di operare. I  motivi  di  cessazione   possono   essere  il  decorso  del   termine   stabilito   nell’atto  costitutivo   della   società,   il  conseguimento  dell’oggetto  sociale,   la   sopravvenuta   impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale, ecc..

Una  volta  verificatasi  la  causa  si  procede  alla  liquidazione   successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese se la società è iscritta.

·     la fusione:  l’atto mediante il quale da più società ne viene costituita una sola. La  fusione  può  avviene  per  incorporazione  quando   una   delle   società   coinvolte   nell’operazione  assorbe  le   altre  e  per   unione  quando  viene  costituita  una   nuova società composta dai patrimoni delle società coinvolte;

·     la scissione:  l’atto  mediante  il  quale l’intero patrimonio societario od una parte viene  trasferito ad una o più società. Nel caso di scissione totale la società si estingue.

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