Lo statuto della Bce vieta il finanziamento delle banche se queste non offrono adeguate garanzie patrimoniali.

In altre parole, fino a che una banca in difficoltà dispone in portafoglio di asset  sufficientemente sicuri da presentare come garanzia, la BCE è disposta ad erogarle un finanziamento (vedi i LTRO), ma non lo è più se il collaterale presentato dall’istituto in difficoltà è considerato inadeguato dalla Banca Centrale Europea.

Tuttavia, l’articolo 123 del Trattato di Lisbona prevede una particolare forma di finanziamento, la cosiddetta ELA (Emergency Liquidity Assistance).

L’ELA è un meccanismo attraverso il quale, in circostanze eccezionali è la banca centrale nazionale (BCN) del singolo Paese, previo consenso da parte della BCE stessa, ad emettere denaro fresco ed erogarlo alla banca richiedente, ricevendo in garanzia quell’asset che la Banca Centrale Europea non accetta.

La BCE evita così il rischio, che di conseguenza ricade interamente sulla Banca Centrale Nazionale.

La BCE ha facoltà di revocare l’autorizzazione concessa attraverso una maggioranza di due terzi dei votanti.

Il tetto massimo entro il quale una Banca Centrale Nazionale non può usare l’ELA è proposto dalla stessa BCN alla BCE.

Purtroppo, la trasparenza in merito alle operazioni dell’ELA è scarsissima: i termini del finanziamento (ammontare, controparti, tassi di interesse, scadenza, eventuali collaterali accettati, ecc,)  non sono infatti resi pubblici.

E’ possibile solo desumere qualche notizia interpretando alcune dichiarazioni o avanzando ipotesi legate allo studio dei bilanci delle banche centrali nazionali (è infatti su i bilanci di queste che incidono le passività e non sulla BCE).

Tutto questo riserbo, ad ogni modo, suscita perplessità e si teme che, come spesso accade, vi sia abuso di uno strumento nato invece per occasioni eccezionali.

 

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