From the monthly archives: Febbraio 2013

La Consob, per contenere le turbolenze dei mercati a seguito dei risultati elettorali, è intervenuta vietando le vendite allo scoperto per la seduta in corso e per domani, ma limitatamente a Intesa San Paolo e Banca Carige (due tra i titoli più colpiti).

Di seguito, i comunicati accompagnati dalle relative delibere:

“La Consob ha deciso oggi, con la delibera n. 18477, di vietare le vendite allo scoperto sul titolo Intesa San Paolo.   

Il divieto è stato adottato in applicazione dell’articolo 23 del Regolamento comunitario in materia di “Short Selling”, tenuto conto della variazione di prezzo registrata oggi dal titolo (superiore alla soglia del 10%).   

Il provvedimento è in vigore sul mercato MTA di Borsa Italiana nella seduta borsistica di oggi, martedì 26 febbraio 2013, a partire dalle ore 12:15, e nella seduta di domani, mercoledì 27 febbraio 2013, fino al termine della giornata di negoziazione.   

Il divieto riguarda le vendite allo scoperto assistite dalla disponibilità dei titoli. Con ciò viene estesa e rafforzata la portata del divieto di vendite allo scoperto nude, già in vigore per tutti i titoli azionari dal primo novembre scorso in virtù del Regolamento Comunitario.”.

Delibera n. 18477

Divieto temporaneo di vendite allo scoperto su azioni emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A., ex articolo 23 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

VISTO l’articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l’altro, ai titoli azionari;

 VISTO l’articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

 VISTO l’articolo 23 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo;

CONSIDERATO che la soglia rilevante nel caso dell’azione Intesa Sanpaolo è pari al 10%;

CONSIDERATO che la variazione di prezzo dell’azione Intesa Sanpaolo nel corso della seduta del 26 febbraio 2013 rispetto alla chiusura del giorno precedente è stata superiore al 10%;

RITENUTO che il contesto informativo non giustifichi pienamente la suddetta variazione di prezzo e che, pertanto, non si possono escludere fenomeni speculativi ribassisti;

D E L I B E R A:

  1. Il divieto di vendita allo scoperto di azioni Intesa Sanpaolo (codice ISIN: IT0000072618) nel mercato regolamentato MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del citato Regolamento, dalle ore 12.15 del 26 febbraio 2013 e fino al termine della giornata di negoziazione del 27 febbraio 2013.
  2. Si specifica, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, che il divieto non si applica all’attività di market making, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera k, del citato Regolamento.

La presente delibera viene trasmessa all’ESMA e pubblicata nel sito internet della Consob.

Roma, 26 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

“La Consob ha deciso oggi, con la delibera n. 18478, di vietare le vendite allo scoperto sul titolo Banca Carige.   

Il divieto è stato adottato in applicazione dell’articolo 23 del Regolamento comunitario in materia di “Short Selling”, tenuto conto della variazione di prezzo registrata oggi dal titolo (superiore alla soglia del 10%).   

Il provvedimento è in vigore sul mercato MTA di Borsa Italiana nella seduta borsistica di oggi, martedì 26 febbraio 2013, a partire dalle ore 13:20, e nella seduta di domani, mercoledì 27 febbraio 2013, fino al termine della giornata di negoziazione.   

Il divieto riguarda le vendite allo scoperto assistite dalla disponibilità dei titoli. Con ciò viene estesa e rafforzata la portata del divieto di vendite allo scoperto nude, già in vigore per tutti i titoli azionari dal primo novembre scorso in virtù del Regolamento Comunitario.”.

Delibera n. 18478

Divieto temporaneo di vendite allo scoperto su azioni emesse da Banca Carige S.p.A., ex articolo 23 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

 VISTO l’articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l’altro, ai titoli azionari;

VISTO l’articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

VISTO l’articolo 23 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo;

CONSIDERATO che la soglia rilevante nel caso dell’azione Banca Carige è pari al 10%;

CONSIDERATO che la variazione di prezzo dell’azione Banca Carige nel corso della seduta del 26 febbraio 2013 rispetto alla chiusura del giorno precedente è stata superiore al 10%;

RITENUTO che il contesto informativo non giustifichi pienamente la suddetta variazione di prezzo e che, pertanto, non si possono escludere fenomeni speculativi ribassisti;

D E L I B E R A:

  1. Il divieto di vendita allo scoperto di azioni Banca Carige (codice ISIN: IT0003211601) nel mercato regolamentato MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del citato Regolamento, dalle ore 13:20 del 26 febbraio 2013 e fino al termine della giornata di negoziazione del 27 febbraio 2013.
  2. Si specifica, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, che il divieto non si applica all’attività di market making, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera k, del citato Regolamento.

La presente delibera viene trasmessa all’ESMA e pubblicata nel sito internet della Consob.

Roma, 26 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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