From the daily archives: sabato, Novembre 12, 2011
 
 

Consob - www.consob.itComunicato Consob dell’11 novembre: ‘La Consob ha deciso oggi di prorogare fino al 15 gennaio 2012 il provvedimento restrittivo in materia di posizioni nette corte sulle azioni del comparto finanziario, adottato il 12 agosto scorso (delibera n. 17902) e poi prorogato fino all’11 novembre (delibera n. 17951). Resta quindi in vigore il divieto di assumere o incrementare le posizioni nette corte sui titoli azionari del settore bancario-assicurativo.

Restano altresì in vigore gli obblighi di comunicazione alla Consob delle posizioni ribassiste rilevanti su tutte le società quotate in Italia, introdotti il 10 luglio scorso (delibera n. 17862). Misure analoghe sono in vigore in altri Paesi europei e saranno delineate nel futuro regolamento comunitario in materia di vendite allo scoperto.
La Consob ha anche deciso di proibire le vendite allo scoperto “nude”, cioè quelle non assistite dalla disponibilità dei titoli al momento dell’ordine. Il nuovo divieto vale per tutte le azioni quotate sui mercati regolamentati italiani indipendentemente da dove sono negoziate. Il provvedimento ha efficacia dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011.
Le misure sono state adottate alla luce dell’attuale situazione dei mercati finanziari, caratterizzata da forte volatilità; potranno essere modificate o revocate secondo le condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre autorità europee che hanno adottato analoghe misure.’
     
 
I testi delle delibere:
 
                   
Delibera n. 17992
 
Proroga delle misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario
 
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
 
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;
VISTA la Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011, con la quale la Consob, per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto, temporaneamente, misure restrittive in materia di posizioni nette corte, in relazione al capitale degli emittenti inclusi nella lista pubblicata sul sito internet della Consob;
VISTA la Delibera n. 17911 del 25 agosto 2011, con la quale è stata prorogata l’efficacia della Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 e della Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011, rispettivamente, fino al 14 ottobre 2011 e fino al 30 settembre 2011;
VISTA la Delibera n. 17951 del 28 settembre 2011, con la quale è stata prorogata l’efficacia della Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 e della Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011, rispettivamente, fino all’11 novembre 2011 e fino al 25 novembre 2011;
CONSIDERATO il perdurare delle eccezionali condizioni di mercato che hanno giustificato la adozione delle misure tutte contenute nelle delibere sopra citate;
CONSIDERATE le analoghe disposizioni restrittive adottate dalle competenti Autorità di Francia, Belgio e Spagna in materia di posizioni nette corte;
CONSIDERATO che la Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, in materia di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari, è prorogata con separata Delibera, emanata contestualmente alla presente;
RITENUTO quindi che, per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, sia necessario e indifferibile prorogare le misure relative alla comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari e le misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, fatta salva la possibilità in ogni momento di una loro modifica o revoca, in ragione di mutamenti delle condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre competenti Autorità europee che hanno adottato analoghe misure;
 
D E L I B E R A:
 

1. Il termine di efficacia della Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011 è prorogato fino al 15 gennaio 2012.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Milano, 11 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
 
 
 
 
 
 
 
Delibera n. 17993
 
Misure restrittive in materia di vendite allo scoperto su titoli azionari e di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari
 
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
 
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;
VISTA la Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob, per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto, temporaneamente, un regime obbligatorio di comunicazione delle posizioni nette corte detenute su titoli azionari;
VISTA la Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011, con la quale la Consob, per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto, temporaneamente, misure restrittive in materia di posizioni nette corte, in relazione al capitale degli emittenti inclusi nella lista pubblicata sul sito internet della Consob;
VISTA la Delibera n. 17911 del 25 agosto 2011, con la quale è stata prorogata l’efficacia della Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 e della Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011, rispettivamente, fino al 14 ottobre 2011 e fino al 30 settembre 2011;
VISTA la Delibera n. 17951 del 28 settembre 2011, con la quale è stata prorogata l’efficacia della Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 e della Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011, rispettivamente, fino all’11 novembre 2011 e fino al 25 novembre 2011;
VISTA la Delibera n. 17992 del 11 novembre 2011, con la quale è stata prorogata l’efficacia della Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011;
CONSIDERATO il perdurare delle eccezionali condizioni di mercato che hanno giustificato la adozione delle misure tutte contenute nelle delibere sopra citate;
CONSIDERATA l’utilità, quanto meno in presenza della suddette condizioni di mercato, dell’obbligo di comunicazione alle autorità delle posizioni nette corte;
CONSIDERATO che le vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli, ferme restando le misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario introdotte con la Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011 e successive proroghe, possono contribuire all’aumento del rischio di mancato regolamento e di volatilità del mercato, e che, per ridurre tale rischio, è comunque opportuno imporre delle restrizioni alle suddette vendite;
VISTO l’accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione europea per l’adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swaps;
RITENUTO che l’attuale, straordinario, andamento dei mercati rende necessario adottare misure dirette al divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (restrictions on uncovered short sales in shares) e all’obbligo di comunicazione delle posizioni nette corte detenute su titoli azionari (notification to competent authorities of significant net short positions in shares) e tenuto conto che misure analoghe sono in vigore in alcuni Paesi europei e saranno delineate nel regolamento comunitario di cui al citato accordo;
 
D E L I B E R A:
 
1. Le disposizioni contenute nella Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 continuano ad applicarsi anche successivamente al 25 novembre 2011.
2. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non ricada nell’ambito delle misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario introdotte con la Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011 e successive proroghe, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine.
3. La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l’ordinante abbia, alternativamente:
a. preso a prestito le azioni;
b. sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;
c. stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell’ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all’ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.
4. Le presenti disposizioni non si applicano all’attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all’attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità sottoscritto con l’emittente (liquidity provider).
Le disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 della presente delibera hanno effetto dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011 e fino alla loro modifica o revoca, possibile in ogni momento in ragione di mutamenti delle condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre competenti Autorità europee che hanno adottato analoghe misure.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.
 
Milano, 11 novembre 2011
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
 
 
 
 
     
 
 
 
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